È stato firmato, ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il decreto ministeriale 10 maggio 2019 con il quale sono state individuate le ipotesi di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri (“scontrino elettronico”). In tal modo, viene garantita la graduale attuazione del nuovo adempimento in ragione delle tipologia di attività esercitata.
La previsione dell’adempimento
Il decreto legislativo 127/2015 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2020, coloro che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Il nuovo adempimento sostituisce l’obbligo di annotazione dei corrispettivi nell’ apposito registro e quello di rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale (articolo 2). L’entrata in vigore delle nuove regole di certificazione è anticipata al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume di affari superiore a 400mila euro.
Lo stesso articolo 2 espressamente prevede che, con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, possono essere previste specifiche ipotesi di esonero in ragione della tipologia di attività esercitata. A tal proposito, lo scorso 12 aprile è stata avviata una procedura di consultazione pubblica che ha coinvolto le associazioni di categoria degli operatori economici interessati, chiamate a formulare osservazioni e proposte sulla casistica degli esoneri da considerare in vista dell’adozione del decreto ministeriale (vedi “Memorizzazione e invio corrispettivi: al via la consultazione per
gli esoneri”).
Il Dm 10 maggio 2019
Sulla base delle indicazioni emerse all’esito della consultazione pubblica, il Mef, quindi, ha predisposto il decreto firmato ieri, individuando dettagliatamente le operazioni per cui, nella fase di prima applicazione delle nuove regole, non opera l’obbligo di memorizzazione elettronica e
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Come si legge nella relazione illustrativa, la previsione dei casi di esonero è finalizzata a “superare in via graduale il ricorso ai documenti fiscali attualmente in uso, sostitutivi della fattura (scontrini e ricevute fiscali), al fine di attuare una uniforme modalità digitale di certificazione dei
ricavi/compensi”.
Operazioni esonerate
In base a quanto previsto dall’articolo 1 del decreto, sono esonerate:
I dati relativi alle operazioni esonerate, peraltro, devono continuare a essere annotati nel registro dei corrispettivi (articolo 24, Dpr 633/1972). Inoltre, per le operazioni collegate e marginali e per quelle eseguite sui mezzi di trasporto durante viaggi internazionali, oltre all’annotazione nel
registro dei corrispettivi, bisogna continuare a emettere ricevuta o scontrino fiscale. In ogni caso, chi effettua le operazioni esonerate può comunque decidere di procedere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi.
Cessioni di benzina e gasolio e di beni tramite distributori automatici
L’articolo 2 del decreto stabilisce che restano ferme le disposizioni del Dlgs 127/2015 relative alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi delle cessioni:
Peraltro, fino al 31 dicembre 2019 gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati per le operazioni, diverse dalle cessioni di benzina o gasolio, i cui compensi o ricavi non superino l’1% del volume di affari 2018. Per queste operazioni, quindi, bisogna continuare a
emettere ricevuta o scontrino fiscale.
Anche gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante possono comunque scegliere di adeguarsi fin da subito allo “scontrino elettronico”.
Carattere temporaneo dell’esonero
L’articolo 3, infine, prevede che con successivi decreti ministeriali saranno individuate le date a partire dalle quali le ipotesi di esonero non saranno più operative.
Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)
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